Dallo statuto

Titolo I: Costituzione, nome, scopo e sede della Confraternita

Articolo 1
È costituita tra gli aderenti al presente statuto un’Associazione nella Chiesa Cattolica, secondo le disposizioni del Codice di Diritto Canonico (CIC), cann. 298ss, relativi alle associazioni private dei fedeli. Essa prende il nome di Confraternita B.V. Maria del Monte Carmelo e si collega, in modo non vincolante per la sua esistenza, all’Association Saint Jean de la Croix con sede a Mer-sur-Indre nella Diocesi di Bourges – Francia; tale collegamento è definito da una convenzione sottoscritta dai moderatori delle due Associazioni.

Articolo 2
La Confraternita ha per scopo, attraverso l’azione comune dei suoi membri, quale che sia il loro stato di vita, di aiutarli nel compiere la statura dell’uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo, coltivando nella loro vita prioritariamente l’ascolto della Parola di Dio e partecipando a tutte le opere di apostolato definite dal can. 298,1 del CIC, nel quadro della vita secolare.
L’ascolto della Parola è praticato tanto nel silenzio della preghiera, quanto nello studio della Tradizione cristiana, mentre l’apostolato consiste nel favorire in ogni uomo le condizioni dell’ascolto per una risposta piena e matura alla luce sopravveniente di Cristo. Tra i mezzi dell’apostolato saranno sviluppati perciò quelli che favoriscono l’educazione e la crescita cristiane alla scuola della Tradizione.
Tramite la preghiera è coltivata la relazione con Cristo, in risposta alla Sua volontà di unirsi con Colui che chiama. Un tempo determinato vi è, dunque, riservato, in solitudine silenziosa. Rispondendo a questa volontà di Lui, essa non dipende per nulla dal sentire di chi la pratica, bensì dalla volontà di questi di crescere verso di Lui. Tramite lo studio è ricercata nei testi della Rivelazione (cioè nella Scrittura ricevuta nella Tradizione) un’intelligenza più piena dell’opera di Dio. Questa pratica, pur necessitando di un minimo supporto tecnico (comprendere il testo nell’intenzione del suo redattore), è indissociabile dalla preghiera, nella quale si interroga il testo, essendo il medesimo Spirito a parlare nel testo e nel lettore. Tale studio, chiamato tradizionalmente lectio divina, richiede che gli si dedichi un tempo considerevole, quale che sia la vocazione specifica di ciascuno. La preghiera e la lectio si intrecciano e culminano nella liturgia della Chiesa, principalmente la celebrazione dei sacramenti e la preghiera delle ore, a cui i membri avranno cura di partecipare secondo la propria condizione.
Questa doppia priorità (ascolto della Parola e apostolato della vita spirituale) costituisce il centro della vita dei membri titolari dell’Associazione, come pure orienta il contributo specifico che apportano al perseguimento dei suoi obiettivi i membri cooperatori. Ad essa si viene avviati con un programma educativo specifico definito dal Consiglio.
La Confraternita si comprende come una rete piuttosto che come una comunità: le sole attività comuni sono quelle necessarie all’aiuto reciproco in queste priorità. I legami tra i membri sono quelli della carità fraterna.

Titolo II: I membri della Confraternita e le condizioni d’appartenenza

Articolo 5
Possono divenire membri della Confraternita persone battezzate e confermate nella Chiesa Cattolica, maggiorenni secondo il diritto canonico.
I membri della Confraternita appartengono a tutti gli stati di vita:

  • persone laiche, coniugate o celibi;
  • uomini e donne impegnate nel celibato;
  • presbiteri e diaconi;
  • religiosi e religiose.

La Confraternita si compone di membri onorari, membri titolari, membri aggregati e membri simpatizzanti.

Articolo 6
Sono membri onorari le persone che hanno reso dei servizi rilevanti alla Confraternita e sono designati dal consiglio.

Articolo 7
Sono membri titolari le persone fisiche di cui all’art. 5, che si impegnano esplicitamente a perseguire pienamente nella loro vita gli obiettivi definiti all’art. 2.
I membri titolari hanno l’obbligo di una presenza annuale alle giornate loro appositamente dedicate, mentre un compito legato all’apostolato dell’Associazione è loro affidato dal moderatore o da un suo delegato.
L’impegno dei membri titolari dura tre anni, viene espresso pubblicamente, ed è rinnovabile. Nel terzo mese che precede la fine del suo impegno, il titolare che vorrà rinnovarlo dovrà segnalarlo per iscritto al moderatore. Questo rinnovamento non sarà pubblico.
Ogni membro titolare potrà avere un tutore tra gli altri membri titolari della Confraternita. Questo sarà scelto di comune accordo con il moderatore. Non avendo i membri praticamente alcun esercizio in comune, il ruolo del tutore sarà di garantire in ogni momento che la Confraternita e i suoi membri perseguono effettivamente gli stessi obiettivi. A questo titolo egli potrà essere consultato dal moderatore o dal membro in caso di difficoltà concernente l’appartenenza alla Confraternita.
Il primo impegno è preceduto da un periodo di prova di due anni, che si svolge sotto la vigilanza del moderatore o di un altro membro titolare gradito a quest’ultimo. Al termine del periodo di prova, l’ammissione come membro titolare è sottoposta, dopo il parere del consiglio, all’approvazione del moderatore o del suo rappresentante nominato da lui per questo compito.

Articolo 8
Sono membri cooperatori le persone fisiche di cui all’art. 5, le quali orientano la loro vita secondo i fini della Confraternita e partecipano esplicitamente a qualunque titolo alla realizzazione di essi. Il loro impegno dura tre anni, rinnovabile. Nei tre mesi precedenti la fine del suo impegno, il Consiglio proporrà, se egli lo desidera e con l’accordo del moderatore, un nuovo impegno al membro cooperatore. Queste persone dovranno essere proposte da un membro del consiglio e gradite dal moderatore dopo il parere del suddetto consiglio.

Articolo 9
Sono membri simpatizzanti le persone fisiche o morali che, salva l’opposizione del consiglio espressa da uno dei suoi membri, aderiscono ai fini della Confraternita e beneficiano di uno dei suoi servizi.

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Novembre, 2024